A seguito di una recente modifica apportata al comma 7 bis dell’art. 36 della l.r. 29/1994 sarà possibile effettuare il recupero degli ungulati feriti mediante l’utilizzo dell’arma da fuoco anche al di fuori degli orari e dei giorni previsti per l’attività venatoria; il recupero potrà essere effettuato dai soggetti muniti di licenza per l’esercizio venatorio previa comunicazione da effettuarsi agli atc o ca e alla polizia regionale; nel caso in cui il recupero dovesse avvenire all’interno di ambiti protetti o aziende venatorie l’eventuale autorizzazione sarà rilasciata dalla Regione o dal titolare dell’azienda venatoria.
Si riporta articolo 36 comma 7 bis:
“Al fine di prevenire i rischi connessi alla dispersione degli ungulati feriti in azione di caccia, per ragioni sanitarie o di tutela dell’incolumità pubblica e di sicurezza della circolazione, il recupero e l’abbattimento degli animali colpiti può essere effettuato anche al di fuori degli orari e dei giorni previsti per l’attività venatoria, previa comunicazione da effettuarsi entro la chiusura della giornata di caccia agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini territorialmente competenti e alla polizia regionale di cui all’Sito esterno articolo 19, comma 3, della l. 157/1992 , che possono disporre l’accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato. Per la ricerca degli animali feriti ci si avvale, salvo caso di comprovata irreperibilità, di cani da traccia abilitati da prove di lavoro organizzate dall’ENCI e di conduttori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Regione o dalle province previo corso di istruzione e superamento di una prova di esame. Allo scopo di recuperare e abbattere l’animale ferito si possono portare e si può fare uso purché muniti di licenza per l’’esercizio venatorio delle armi di cui all’Sito esterno articolo 13 della l. 157/1992 . Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l’autorizzazione della Regione o del titolare dell’azienda venatoria. Le spoglie dell’animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito. (274)”